Corte d’Appello di Trieste – Società in liquidazione: lo stato di insolvenza, la ragionevole certezza del credito contestato e l’onere della prova ai fini dell’esenzione dal fallimento.
Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., sent., 9 luglio 2013, Pres. Drigani, Rel. Caparelli.
Passività – Debiti contestati – Ragionevole certezza nell’esistenza e nell’ammontare – Stato di insolvenza – Art. 5 l.fall - Impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni - Mezzi normali.
Liquidazione volontaria – Difficoltà economiche – Impossibilità di riprendere normalmente l’attività.
Società in liquidazione – Insolvenza – Insufficienza degli elementi attivi del patrimonio - Impossibilità di soddisfare i creditori.
Liquidazione volontaria – Valutazione del Tribunale – Non sussiste – Mancata comunicazione in sede prefallimentare – Irrilevanza dovuta alle more nel procedimento.
Requisiti per la fallibilità – Art. 1, comma 2, l.fall – Esenzioni – Possesso congiunto – Parametri dimensionali - Onere della prova a carico del debitore – Principio di prossimità della prova.
Non si possono escludere, in via di principio, dal novero della passività, i debiti contestati, nella misura in cui si abbia ragione di ritenere che siano sufficientemente certi sia nell’esistenza che nell’ammontare. Pertanto, non merita censura la sentenza che, nello stabilire la sussistenza dello stato di insolvenza, ha ritenuto, da un lato, ragionevolmente certo il credito vantato dagli istanti, ancorché contestato – in quanto portato da una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva appellata con motivazioni per lo più attinenti al quantum – e, dall’altro, l’impossibilità della società di far fronte al pagamento con mezzi normali. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
La messa in liquidazione volontaria della società dimostra che non vi è alcuna possibilità di superare le difficoltà economiche e riprendere normalmente l’attività. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Nel caso di società in liquidazione, ai fini dell’insolvenza, deve essere considerata l’insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, anziché la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Il Tribunale, ai fini della dichiarazione di fallimento, non è tenuto a considerare il fatto che la società sia in stato di liquidazione volontaria, nel caso in cui la scelta della messa in liquidazione non solo non sia mai stata comunicata in sede prefallimentare, ma anche sia comunque irrilevante, in quanto avvenuta nelle more del procedimento. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Quanto alla prova dei requisiti per la fallibilità, la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs 12 settembre 2007 n. 169, aderendo al principio di prossimità della prova, pone a carico del debitore l’onere di dimostrare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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Corte d'Appello di Trieste 9 luglio 2013.pdf | 2.86 MB |