Corte d’Appello di Trieste – Opposizione alla sentenza di fallimento ed onere di contestazione.

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Data di riferimento: 
15/01/2013

 

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

 Corte d’Appello di Trieste, 15 gennaio 2013, n. 19 – Pres. Drigani, Rel. Cerroni.

 

 Fallimento – Opposizione alla sentenza di fallimento – Onere di contestazione da parte del reclamante – Sussistenza.

 

 Fallimento – Opposizione alla sentenza di fallimento – Contestazione delle scritture contabili prodotte in fase prefallimentare – Onere dell’impresa dichiarata fallita – Sussistenza.

 

 Non può accogliersi l’opposizione alla sentenza di fallimento proposta dalla società fallita, in mancanza di osservazioni sull’esistenza e sull’entità del credito azionato dall’istante, nonché sulle altre risultanze dello stato passivo fallimentare e sulla possibilità di far fronte ai debiti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

 Non può accogliersi l’opposizione alla sentenza di fallimento proposta dalla società fallita, che – in fase prefallimentare – abbia prodotto le proprie scritture contabili, e successivamente – in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento – abbia negato rilievo alla medesime produzioni, senza allegare alcun dato per escluderne la credibilità e il valore (laddove in ogni caso mai l’omissione nel tempestivo deposito del bilancio avrebbe potuto arrecare vantaggio alla società fallita reclamante). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]