Corte d’Appello di Trieste – Stato di insolvenza della società immobiliare: determinazione del valore dei cespiti e debiti contestati.

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Data di riferimento: 
27/05/2013

 

Reclamo ex art. 18 l.f.

  Corte d’Appello di Trieste, 27 maggio 2013, n. 525 – Pres. Drigani, Rel. Caparelli.

  Fallimento – Dichiarazione di fallimento di una società di capitali – Opposizione – Art. 18 L.F. – Legittimazione del socio – Sussistenza.

  Fallimento – Presupposti – Stato di insolvenza – Definizione dei debiti e dei crediti dell’impresa.

  Fallimento – Presupposti – Stato di insolvenza – Eccedenza del passivo sull’attivo – Accertamento in concreto dell’insolvenza – Necessità.

  Fallimento – Presupposti – Stato di insolvenza – Debiti dell’impresa – Debiti contestati.

  Fallimento - Società di capitali avente ad oggetto la compravendita di immobili – Determinazione del valore dei cespiti – Attitudine concreta all’estinzione tempestiva dei debiti.

 Stante l’ampia dizione dell’art. 18 L.F., il socio è legittimato ad opporsi alla dichiarazione di fallimento della relativa società di capitali, rientrando fra i soggetti interessati a contrastare l’apertura dell’esecuzione concorsuale, anche in relazione alla propria posizione di creditore verso la società stessa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

  La verifica ex art. 5 L.F. dello stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale esige la prova di una situazione di impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute e ragionevolmente certe. Ne consegue che, quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo ma si estende a quelle emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell’operatività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avviamento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

  Fermo restando che l’eventuale eccedenza del passivo sull’attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici “fatti esteriori” che dimostrano l’impotenza dell’imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni, si deve stabilire in concreto se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste e alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente prospettabile ricavare l’occorrente per farvi fronte. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

  Non si possono escludere, in via di principio, dal novero della passività i debiti contestati, nella misura in cui si abbia ragione di ritenere che siano sufficientemente certi sia nell’esistenza che nell’ammontare. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

  Nelle società aventi ad oggetto la compravendita di immobili, i cespiti immobiliari vanno considerati non tanto in base al valore (contabile o di mercato) dei cespiti iscritti nell’attivo patrimoniale, ma in considerazione della loro concreta attitudine ad essere adoperati al fine di estinguere tempestivamente i debiti, senza per questo compromettere l’attitudine operativa dell’impresa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]