Corte d’Appello di Trieste – Trasferimento fittizio della sede sociale, prova dello stato di insolvenza, composizione del collegio giudicante ed obbligo di astensione.

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Data di riferimento: 
04/07/2013

 

Reclamo ex art. 18 l.f.

  Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., sent., 4 luglio 2013, n. 608, Pres. Drigani, Rel. Mulloni.

 Competenza territoriale - Trasferimento fittizio della sede sociale.

 Stato di insolvenza – Prova – Esposizione per debiti fiscali – Cessazione dell’attività d’impresa.

 Fase prefallimentare – Composizione del collegio giudicante – Obbligo di astensione – Insussistenza.

  E’ fittizio e non vale a spostare la competenza territoriale ai fini della dichiarazione di fallimento il trasferimento della sede sociale quando è accertato che nella nuova sede vi è soltanto un recapito per ricevere la corrispondenza e che ivi non sono neppure depositate le scritture contabili. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

  Costituiscono prova dello stato di insolvenza della società fallita l’entità dell’esposizione della stessa per debiti fiscali a fronte della riconosciuta cessazione dell’attività d’impresa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

  Il giudice delegato al fallimento poi revocato per vizio di notifica non ha il dovere di astenersi ex art. 51 I° co. n.4 c.p.c., nel successivo nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento del medesimo debitore.

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]