Corte d’Appello di Trieste – Trasferimento fittizio della sede sociale, prova dello stato di insolvenza, composizione del collegio giudicante ed obbligo di astensione.
Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., sent., 4 luglio 2013, n. 608, Pres. Drigani, Rel. Mulloni.
Competenza territoriale - Trasferimento fittizio della sede sociale.
Stato di insolvenza – Prova – Esposizione per debiti fiscali – Cessazione dell’attività d’impresa.
Fase prefallimentare – Composizione del collegio giudicante – Obbligo di astensione – Insussistenza.
E’ fittizio e non vale a spostare la competenza territoriale ai fini della dichiarazione di fallimento il trasferimento della sede sociale quando è accertato che nella nuova sede vi è soltanto un recapito per ricevere la corrispondenza e che ivi non sono neppure depositate le scritture contabili. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Costituiscono prova dello stato di insolvenza della società fallita l’entità dell’esposizione della stessa per debiti fiscali a fronte della riconosciuta cessazione dell’attività d’impresa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
Il giudice delegato al fallimento poi revocato per vizio di notifica non ha il dovere di astenersi ex art. 51 I° co. n.4 c.p.c., nel successivo nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento del medesimo debitore.
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Corte d'appello di Trieste 4 luglio 2013.pdf | 1.67 MB |