Corte d’Appello di Trieste – Notificazione al debitore del decreto di convocazione ex art. 15 l. fall.
Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Trieste, sez. II, 4 giugno 2013, n. 547 – Pres. Colarieti, Rel. Cerroni.
Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Art. 15 l. fall. – Notificazione del decreto di convocazione al debitore –– Oggettiva irreperibilità – Esonera dal compimento di ulteriori formalità – Esigenza di speditezza della procedura.
Il rispetto dell’obbligo del Tribunale di disporre, ex art. 15 l. fall., la previa comparizione del debitore in camera di consiglio, effettuando a tal fine ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntata la procedura concorsuale; ne consegue che il Tribunale è esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, anche se previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a negligenza del medesimo ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Trieste ha ritenuto che l’imprenditore dichiarato fallito dal Tribunale di Gorizia avesse accettato il rischio della propria irreperibilità, atteso che egli aveva omesso di adeguare le certificazioni anagrafiche ed i riscontri camerali all’asserito mutamento di residenza, nonché non aveva fornito la prova documentale della richiesta avanzata a Poste Italiane di inoltrare al nuovo indirizzo la corrispondenza a lui diretta). (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
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Corte d'appello di Trieste 4 giugno 2013.pdf | 1.8 MB |