Corte d’Appello di Trieste – Cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento fittizio della sede all’estero e dichiarazione di fallimento.
Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., 31 gennaio 2013 – Pres. Drigani, Rel. Mulloni.
Cancellazione della società dal registro delle imprese – Trasferimento fittizio della sede all’estero – Dichiarazione di fallimento – Art. 10 l. fall. – Art. 2495 c.c. – Cancellazione della persona giuridica – Approvazione del bilancio finale di liquidazione – Necessità.
La cancellazione della società dal registro delle imprese per il trasferimento della sede sociale all’estero, in assenza di prova dell’espletamento delle formalità previste dall’art. 2495 c.c., non è idonea a determinare le conseguenze di cui all’art. 10 l. fall. Infatti, la disposizione di cui allo stesso art. 10, comma 1, l. fall. va coordinata con quella di cui all’art. 2495 c.c., che attribuisce effetto estintivo alla cancellazione della persona giuridica (richiesta dai liquidatori) solo quando essa sia preceduta dalle predette formalità fra le quali rientra anche l’approvazione del bilancio finale di liquidazione; in mancanza, non può ritenersi estinta la società e operante il limite annuale di cui all’art. 10 l. fall., né può consentirsi l’indagine volta ad appurare l’effettiva cessazione dell’attività d’impresa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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Corte d'Appello di Trieste 31 gennaio 2013.pdf | 1.21 MB |