Tribunale di Ravenna – Concordato preventivo: accertamento incidentale dei crediti e risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza.

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Data di riferimento: 
08/11/2013

Tribunale di Ravenna, 8 novembre 2013 – Pres. Gilotta, Est. Farolfi.

  

Concordato preventivo – Accertamento dei crediti da parte del giudice delegato – Natura meramente incidentale – Competenza del giudice ordinario o arbitrale.

 

Concordato preventivo – Art. 186 L.F. – Risoluzione del concordato – Inadempimento di non scarsa importanza – Grave pregiudizio – Presupposto sostanziale – Verifica.

  

Nel concordato preventivo manca una fase di accertamento dei crediti, come invece avviene nel fallimento attraverso la formazione dello stato passivo, ed ogni decisione del giudice delegato in fase di ammissione al voto ha natura incidentale, non decisoria e non vincolante, così come precisa lo stesso art. 176 L.F. per i crediti non contestati, esprimendo un principio di ordine generale. Pertanto, in caso di contrasto post omologa sulla misura o sulla natura privilegiata o meno di un credito, ogni decisione è rimessa al giudice ordinario o – ove ne ricorra la competenza – al giudice arbitrale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

L’art. 186 L.F., nella parte in cui afferma – in linea con la finalità della riforma di estendere i principi civilistici sull’inadempimento contrattuale – che “il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza”, richiede la sussistenza di un “grave pregiudizio” quale presupposto sostanziale per l’ammissibilità dell’istanza e per l’accoglimento della domanda. Ne deriva la necessità di una doppia verifica: 1) che il grave pregiudizio sia affermato ed effettivamente subito da chi agisce per la risoluzione del concordato; 2) che detto pregiudizio riguardi le stesse obbligazioni discendenti dall’omologazione del concordato, riflettendosi sull’equilibrio e sul fondamento dell’impianto obbligatorio così come ridisegnato dall’accettazione e successiva omologa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]