Tribunale di Rovigo – Concordato preventivo: mancata omologazione per l’impossibilità di soddisfare anche solo in una percentuale minima il ceto creditorio chirografario.

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Data di riferimento: 
03/12/2013

Tribunale di Rovigo, decr., 3 dicembre 2013, Pres. D’amico, Rel. Martinelli.

 Piano concordatario – totale impossibilità di soddisfare il ceto creditorio – valutazione sulla fattibilità economica – causa concreta - concordato preventivo non omologato.

 Concordato preventivo - significato di causa concreta – superamento dello stato di crisi – tempi contenuti di realizzazione del credito.

 Impossibilità di conversione d’ufficio del concordato preventivo in fallimento – necessità dell’istanza formale.

 Art. 173, comma 1, l. fall. – altri atti di frode – idoneità a ingannare i creditori – dolo.

 L’impossibilità di soddisfare anche solo in una percentuale minima il ceto creditorio chirografario impedisce di operare una valutazione positiva sulla fattibilità economica del piano concordatario, ovvero la idoneità a soddisfarne la causa concreta. Tale difetto del concordato comporta che lo stesso non possa essere omologato. (Vincenzo Antonini – Riproduzione riservata)

 Il concetto di causa concreta del concordato preventivo va ravvisato nel superamento dello stato di crisi dell’imprenditore e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. (Vincenzo Antonini – Riproduzione riservata)

 A seguito della riforma della legge fallimentare è venuta meno la conversione d’ufficio del concordato preventivo in fallimento, essendo necessaria un’istanza formale, proposta da un creditore o dal Pubblico Ministero, nelle forme indicate dagli artt. 6 e 15 della l. fall., previa instaurazione del contraddittorio anche sullo stato di insolvenza. (Vincenzo Antonini – Riproduzione riservata)

 L’ipotesi residuale astratta degli “altri atti di frode” richiamata dall’art. 173 l. fall. richiede non solo l’idoneità ad ingannare i creditori – pur non essendo necessario il concreto pregiudizio – trattandosi di illecito di pericolo, ma anche una precisa volontarietà di compiere l’illecito intesa in termini di dolo. (Vincenzo Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]