Tribunale di Rovigo – Soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati e condizioni di ammissibilità del concordato.

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Data di riferimento: 
27/11/2013

Tribunale di Rovigo, 27 novembre 2013, Pres. Fraccon, Rel. Martinelli.

 

Concordato preventivo – non integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati – raffronto con l’ordinaria procedura esecutiva – art. 160, comma 2, l. fall.

 Concordato preventivo - suddivisione dei creditori in classi – cause legittime di prelazione – art. 160, comma 2, l. fall.

 Il concordato preventivo può prevedere il soddisfacimento non integrale dei creditori ipotecari, purché agli stessi non sia riconosciuta una somma deteriore rispetto a quella da essi ricavabile secondo l’ordinaria procedura esecutiva. (Vincenzo Antonini – Riproduzione riservata)

 La suddivisione dei creditori in più classi non può avere l’effetto di sconvolgere l’ordine delle cause legittime di prelazione. (Vincenzo Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]