Tribunale di Patti - Concordato con continuita' aziendale: disciplina applicabile in presenza di affitto d'azienda.

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Data di riferimento: 
12/11/2013

Tribunale di Patti 12 novembre 2013 – Pres.  Armando Lanza – Est.Salvatore Saija.

 Concordato comportante la prosecuzione dell'attività di impresa – Subentro del terzo – Affitto d'azienda anteriore anteriore alla domanda di concordato -Ipotesi o meno di continuità aziendale.

 L’art. 186 bis L.F., dettando norme specifiche per la soluzione concordataria che preveda la continuazione dell’azienda in stato di crisi, stabilisce che la prosecuzione dell’attività di impresa possa essere svolta o dallo stesso imprenditore, ovvero perseguita mediante cessione dell’azienda in esercizio o ancora mediante conferimento della stessa in una o più società di nuova costituzione.

Quanto alle modalità di subentro di un terzo nella gestione dell’azienda, l’art. 186 bisL.F. non prevede espressamente quella dell’affitto d’azienda o di ramo d’azienda.

Sostenere che la prosecuzione dell’attività possa essere esercitata dall’imprenditore-proponente in modo indiretto, o se si vuole, che l’art. 186 bisL.F. concerna anche l’imprenditore quiescente, che abdica cioè allo stesso esercizio dell’attività tipica per limitarsi unicamente ad incassare i canoni, appare criticabile sotto molteplici profili.

Il contratto di affitto è viceversa compatibile con lo strumento del concordato con continuità aziendale quando è propedeutico alla successiva cessione dell'azienda funzionante all'affittuario, cessione che deve essere già prevista come obbligatoria nella proposta di concordato, perchè solo in tal caso sim rientra nell'ipotesi della cessione d'azienda direttamente disciplinata dalla norma dell'art. 186 bis L.F.  (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]