Tribunale di Terni – Concordato preventivo con continuità: voto dei creditori privilegiati, oggetto del controllo del Tribunale, termini per la costituzione all’udienza e deposito delle somme spettanti ai creditori contestati.
Tribunale di Terni, 7 novembre 2013 – Pres. dott. Lanzellotto, rel. dott.ssa Vella.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Voto – Creditori privilegiati.
Concordato preventivo – Controllo del Tribunale – Oggetto.
Concordato preventivo – Omologazione – Termini di costituzione all’udienza – Ordinatorietà.
Concordato preventivo – Crediti contestati – Deposito – Modalità.
Nel concordato con continuità aziendale, l'esclusione dal voto dei creditori muniti di prelazione vale solo a fronte di una moratoria annuale conforme all'art. 186-bis, co. 2, lett. c) L.Fall. (con riferimento alla liquidazione dei beni vincolati alla continuazione dell'attività di impresa) mentre, a fronte di dilazioni maggiori - anche in ordine alla liquidazione degli assets non funzionali alla continuità, così come nel concordato ordinario - i creditori suddetti vanno ammessi al voto per l'intero credito, venendo meno il presupposto della "indifferenza" che ne legittima l'esclusione dal voto, ai sensi l'art. 177, fatte salve tanto la rinuncia alla prelazione quanto la falcidia consentita dall'art. 160 cc). 2, L.Fall. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Tale controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Il profilo della ragionevolezza dei tempi del soddisfacimento – che secondo Cass. civ. s.u. 23 gennaio 2013, n. 1521 rientrerebbe nell’oggetto del sindacato giudiziale – dev’essere ivece ricondotto insieme al grado di soddisfacimento conseguibile, alla valutazione (anche comparativa) di convenienza della proposta, che è pacificamente di esclusivo appannaggio del ceto creditorio. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Sebbene l'art. 180 co. 2 imponga agli "eventuali creditori dissenzienti e a qualsiasi interessato" di costituirsi "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata", detto termine non può essere qualificato perentorio, con conseguente ammissibilità di una costituzione anche oltre il termine medesimo, sia perché sono perentori solo i termini processuali espressamente dichiarati tali dal legislatore, sia perché manca una sanzione per la sua mancata osservanza, sia perché le modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno improntato il procedimento di omologa ad una libertà di forma, nella fase introduttiva, cui non risulta funzionale la previsione di una rigidità dei tempi di costituzione, tanto più che alle parti è consentito anche successivamente integrare le proprie allegazioni. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Per i crediti contestati va disposta, ai sensi dell’art. 180, 6° co. l.f., una forma di deposito consona alle previsioni della proposta e del piano concordatario, dunque non in misura statica, ma dinamica, progressiva e proporzionale, nel senso che le somme in contestazione vanno accantonate pro-quota, nella stessa misura dei pagamenti volta per volta effettuati a favore dei creditori omogenei, per natura e grado, a quelli contestati, mentre lo svincolo effettivo potrà avvenire, con mandato del G.D., al momento del definitivo accertamento giudiziale (o transattivo) del credito, su richiesta del creditore interessato o del debitore concordatario e previo parere del commissario giudiziale, da trasmettere a titolo informativo al comitato dei creditori. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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