Tribunale di Cuneo – Discrimine tra concordato preventivo con continuità aziendale e concordato liquidatorio

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Data di riferimento: 
29/10/2013

Tribunale di Cuneo, 29 ottobre 2013 (Dep. 31.10) – Pres. Bonaudi, rel. Macagno.

 Concordato preventivo con continuità aziendale – Affitto finalizzato al trasferimento dell’azienda e non alla sua mera liquidazione – Art. 186 bis LF – Applicabilità.

 

Concordato preventivo con continuità aziendale – Concordato liquidatorio – Discrimine oggettivo e non soggettivo – Esercizio dell’attività di impresa al momento dell’ammissione al concordato e a quello del trasferimento dell’azienda – Necessità.

 

Concordato con riserva – Prosecuzione dell’attività di impresa – Prospettazione contenuta nel piano – Articolo 186 bis LF – Applicabilità.

  

L’ipotesi di previsione dell’affitto come elemento del piano concordatario, purché finalizzato al trasferimento dell’azienda e non destinato alla mera conservazione del valore dei beni aziendali al fine di una loro più fruttuosa liquidazione, benché non espressamente contemplata, deve ritenersi riconducibile all’ambito dell’art. 186 bis LF. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Lo spartiacque tra concordato liquidatorio e con continuità aziendale, secondo il nuovo disegno introdotto dal “decreto sviluppo” (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dall’11 settembre 2012), è di tipo oggettivo e non soggettivo: ciò che conta è che l’azienda sia in esercizio (non importa se ad opera dell’imprenditore stesso o di un terzo) tanto al momento dell’ammissione al concordato, quanto all’atto del suo successivo trasferimento (cui essa dev’essere dichiaratamente destinata), apparendo in tal caso incontestabile che il rischio d’impresa continui a gravare, seppur indirettamente, sul soggetto in concordato e che l’andamento dell’attività incida, in ultima analisi, sulla fattibilità del piano. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

La disciplina di cui all’art. 186 bis LF è applicabile anche in presenza di una domanda di concordato con riserva qualora il piano presentato dal debitore contempli la prosecuzione dell’attività di impresa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]