Tribunale di La Spezia – Concordato preventivo: falcidiabilità del credito IVA, c.d. cram down e pagamento minimale.
Tribunale di La Spezia, 19 settembre 2013 – Pres. dott. Farina, rel. dott.ssa Gherardi
Concordato preventivo – IVA – Falcidia – Ammissibilità – Condizioni.
Concordato preventivo – Omologa – Opposizione – C.d. cram down.
Concordato preventivo – Causa negoziale – Pagamento minimale.
Quando la domanda di concordato preventivo non è accompagnata da una proposta di transazione fiscale è ammissibile il pagamento solo parziale del debito IVA. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Il c.d. cram down, ex art. 180, 4° co., l.f., può avere luogo solo in relazione all’opposizione formulata da un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
In mancanza di un’alternativa migliore in sede fallimentare, anche il pagamento in percentuale minimale (1%) di una classe di creditori è idoneo ad integrare la causa tipica del concordato, che è quella di garantire, seppure in maniera minimale, una percentuale di soddisfacimento ai creditori. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall’avv. Massimiliano Ratti
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