Tribunale di La Spezia – Concordato preventivo: falcidiabilità del credito IVA, c.d. cram down e pagamento minimale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/09/2013

Tribunale di La Spezia, 19 settembre 2013 – Pres. dott. Farina, rel. dott.ssa Gherardi

 

Concordato preventivo – IVA – Falcidia – Ammissibilità – Condizioni.

Concordato preventivo – Omologa – Opposizione – C.d. cram down.

Concordato preventivo – Causa negoziale – Pagamento minimale.

 

Quando la domanda di concordato preventivo non è accompagnata da una proposta di transazione fiscale è ammissibile il pagamento solo parziale del debito IVA. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Il c.d. cram down, ex art. 180, 4° co., l.f., può avere luogo solo in relazione all’opposizione formulata da un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

In mancanza di un’alternativa migliore in sede fallimentare, anche il pagamento in percentuale minimale (1%) di una classe di creditori è idoneo ad integrare la causa tipica del concordato, che è quella di garantire, seppure in maniera minimale, una percentuale di soddisfacimento ai creditori. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall’avv. Massimiliano Ratti

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]