Tribunale di Udine – Inefficacia del vincolo di destinazione finalizzato ad evitare l’iscrizione di diritti di prelazione

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Data di riferimento: 
05/07/2013

Tribunale di Udine, 5 luglio 2013 – Pres. Bottan Griselli, Rel. Zuliani.

 

 

Atto di costituzione di un vincolo di destinazione – Art. 2645 ter c.c. – Massa dei creditori – Diritti di prelazione – Definizione stragiudiziale o giudiziale del debito – Piano concordatario – Inefficacia.

 

 

La trascrizione nei registri immobiliari di un atto definito come “atto di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.”, con il quale una società disponga che il diritto di proprietà su alcuni beni sia vincolato al soddisfacimento della massa dei creditori risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, evitando iscrizioni e trascrizioni di diritti di prelazione pregiudizievoli passibili di compromettere la definizione stragiudiziale o giudiziale del debito, o il piano concordatario, non può avere l’effetto di rendere inopponibili agli altri creditori le ipoteche iscritte successivamente a tale atto, in quanto non si tratta di un atto di segregazione patrimoniale volto a realizzare determinati interessi meritevoli di tutela, in deroga alla regola generale sulla responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), bensì di un atto volto a porre limitazioni agli stessi creditori indicati come beneficiari della destinazione, ai quali verrebbe impedito di procacciarsi cause legittime di prelazione, in deroga a quanto previsto nell’art. 2741 c.c. Inoltre, è da escludere che un tale atto di disposizione rientri nello schema dell’art. 2645 ter c.c. e, in ogni caso, è da escludere che ad un atto negoziale unilaterale del debitore possa essere riconosciuta un’efficacia protettiva valida erga omnes analoga a quella riconosciuta alla proposta di concordato giudiziale (art. 168 LF) e molto più incisiva di quella che è possibile anticipare soltanto presentando al tribunale un ricorso prenotativo di una proposta di concordato che deve comunque seguire in tempi ristretti ed è sottoposta ad un controllo del giudice (art. 161, commi 6 e ss., LF). Un tale atto di costituzione di vincolo di destinazione deve pertanto considerarsi nullo, poiché contrario all’art. 2741, comma 2, c.c., o comunque inefficace nei confronti dei terzi creditori che hanno iscritto ipoteca dopo la sua trascrizione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]