Trib. Campobasso - La possibilità di pagare soltanto in parte i crediti privilegiati costituisce principio generale applicabile anche ai crediti per Iva e contributi previdenziali del debitore che non si avvalga della transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
31/07/2013

Tribunale Campobasso 31 luglio 2013 - - Pres., est. Elena Quaranta.

 

Transazione fiscale - Crediti per Iva e contributi previdenziali - Principio generale della falcidia dei crediti privilegiati - Debitore che non si avvalga della transazione fiscale.

 

Premesso che il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore è facoltativo e che l'articolo 160 L.F. ammette la possibilità di pagare soltanto in percentuale i crediti privilegiati di qualsiasi natura, il debitore che non ritenga conveniente l'utilizzo della transazione fiscale potrà sempre proporre il soddisfacimento parziale dei debiti tributari e contributivi incapienti. In tal caso, non troverà applicazione l'articolo 182 ter L.F. ma il principio generale di cui al citato articolo 160, il quale, in determinate condizioni, consente la falcidia di tutti i crediti privilegiati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

 

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]