Trib. Perugia - Sull’infondatezza dell’istanza del debitore di rimessione in istruttoria prefallimentare per attendere il deposito di proposta, piano e documentazione relativi ad una domanda di c.p. ex art. 161, 6° co. l.f.

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Data di riferimento: 
19/07/2013

Tribunale Perugia 19 luglio 2013 - - Pres., est. Rana.

 

Fallimento – Chiusura dell’istruttoria prefallimentare e rimessione al Collegio del procedimento per la decisione – Deposito in corso di istruttoria prefallimentare di domanda di concordato con riserva ex art. 161, 6° co. l.f. – Istanza del debitore di rimessione in istruttoria per attendere il deposito di proposta, piano e documentazione – Infondatezza – Decisione sull'istanza di fallimento – Precedenza – Abuso del diritto – Sussistenza – Accesso alla procedura di concordato preventivo – Preclusione.

 

Nel bilanciamento tra iniziative riconducibili all'autonomia negoziale delle parti (concordato preventivo) ed esigenze di natura pubblicistica al cui soddisfacimento è finalizzata la procedura fallimentare, il tribunale -in presenza di ricorso contenente domanda di concordato con riserva depositato nel corso dell’istruttoria prefallimentare ma non ancora integrato alla data di rimessione del procedimento al Collegio, non essendo scaduto il termine concesso ex art. 161, 6° co. l.f.- trovandosi nell'impossibilità di valutare la serietà e la concreta attuabilità del piano, non è tenuto a rimettere in istruttoria il procedimento, ma deve dare la precedenza alla decisione sulle istanze di fallimento, precludendo al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria d'ufficio o su segnalazione del creditore, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 bis l.f. (1) (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri

 

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]