App. Catanzaro - Legittimazione alla richiesta di fallimento e credito inferiore ad euro 30.000.

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Data di riferimento: 
24/07/2013

Appello Catanzaro 24 luglio 2013 - Pres. Rita Majore - Est. Giglio.

 

Dichiarazione di fallimento - Legittimazione attiva - Credito del richiedente inferiore ad euro 30.000 - Irrilevanza.

 

La minima entità del credito vantato non influisce sulla legittimazione alla presentazione dell’istanza di fallimento, né integra la causa di esclusione della fallibilità di cui all’art. 15 ultimo comma l.f., secondo cui non si fa luogo al fallimento “se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro trentamila”. Il tenore della norma è chiaro nel riferire l’esclusione della fallibilità all’ipotesi in cui l’entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati – e non il solo debito verso il creditore istante – sia inferiore ad Euro 30.000,00. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]