Corte di Cassazione - Sospensione della vendita dell'azienda e posizione dell'affittuario.
Cassazione civile, sez. I 31 gennaio 2013, n. 2316 - Pres. Vitrone - Est. Ragonesi.
Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - In genere - Affittuario di azienda di impresa fallita diritto di prelazione, ex art. 3, comma 4, della legge n. 223 del 1991 - Successiva sospensione della vendita - Incidenza sul diritto di prelazione - Sussistenza - Fondamento.
L'affittuario di azienda di impresa assoggettata a fallimento, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 3, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà, tale da non subire l'incidenza della eventuale sospensione della vendita disposta dal giudice delegato ex art. 108, terzo comma, della legge fall. Egli, infatti, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, subentra nella posizione dell'aggiudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l'aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l'eventualità che un terzo presenti un'offerta in aumento. (massima ufficiale)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)
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Corte di Cassazione 31 gennaio 2013 n. 2316.pdf | 333.48 KB |