Tribunale di Udine – Domande supertardive di insinuazione al passivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/05/2013

Tribunale di Udine, 8 maggio 2013 – Pres. Bottan, Rel. Pellizzoni

 Insinuazione al passivo – Domande tardive – Termine ultimo – Decadenza – Domande ultratardive – Ritardo non imputabile – Riammissione in termini – Art. 294 c.p.c.

 Insinuazione al passivo – Domande tardive – Termine di dodici o diciotto mesi – Decorrenza dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – Decorrenza dalla data in cui viene meno la causa non imputabile.

 Insinuazione al passivo – Domande ultratardive – Art. 101 LF – Termine di insinuazione – Avviso ex art. 92 LF – Conoscenza del creditore dell’apertura del concorso – Causa non imputabile – Insussistenza.

 Insinuazione al passivo – Termini – Domande tardive – Domande ultratardive – Termini della legislazione tributaria – Ininfluenza sulle decadenze stabilite dalla legge fallimentare.

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo è un termine perentorio di decadenza, superabile solo nel caso di non imputabilità del ritardo, che introduce una deroga processuale al principio della par condicio creditorum, non diversamente da quanto previsto nell’esecuzione individuale per i creditori che non siano muniti di titolo. Infatti, la riserva di ammissibilità della domanda c.d. supertardiva o ultratardiva va considerata una forma di riammissione in termini, con applicazione dei principi fissati dall’art. 294 c.p.c. in tema di mancata conoscenza dell’esistenza del processo a causa della nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione, sempre che tali nullità non siano sanate dal raggiungimento dello scopo. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici (o diciotto) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere – in determinate ipotesi – dalla data in cui viene meno la causa non imputabile che ha determinato l’impedimento alla presentazione della domanda tempestiva, quale ad esempio l’incolpevole non conoscenza dell’apertura della procedura nel caso in cui non sia stato dato avviso al creditore da parte del curatore, atteso che lo stesso legislatore ha previsto un termine lungo per il deposito delle domande tardive, implicitamente riconoscendo che situazioni soggettive particolari del creditore (si pensi ai creditori esteri) o domande particolarmente complesse possono necessitare di tempi dilatati per la loro predisposizione e deposito. Tuttavia, una volta venuta meno la causa che impediva la presentazione della domanda, il creditore incolpevole non ha diritto a un termine pari a quello spettante ai creditori tempestivi, vale a dire di 120 o di 90 giorni (ove si voglia sottrarre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande in cancelleria), dato che è lo stesso legislatore a fissare il termine lungo di dodici (o diciotto) mesi per le domande tardive e vi è comunque un termine ultimo, rappresentato dalla ripartizione finale dell’attivo, oltre il quale non si può andare. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 L’art. 101, ultimo comma, LF consente al creditore che non abbia avuto la possibilità di attivarsi senza sua colpa per ragioni connesse alla natura del credito o ad altre cause parimenti non imputabili (mancato avviso del curatore) di insinuarsi con la domanda ultratardiva nel termine fissato dal primo comma del medesimo articolo, decorrente dalla data in cui è venuta meno la ragione ostativa alla presentazione dell’istanza, salvo che il curatore non dimostri che il creditore era comunque a conoscenza dell’apertura del concorso, in particolare per essere stato avvisato ai sensi dell’art. 92 LF. (Nel caso di specie il creditore – un ente impositore – non poteva addurre come cause a lui non imputabili i ritardi derivanti dall’organizzazione interna del servizio di riscossione, con l’invio all’Esatto s.p.a. degli avvisi di accertamento e il tardivo avviso di quest’ultima del mancato pagamento, poiché era stato tempestivamente avvertito dell’apertura della procedura concorsuale e della data di verifica delle domande tempestive). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 La legislazione fallimentare non può subire deroghe derivanti da eventuali termini più lunghi di decadenza previsti dalla legislazione tributaria del diritto dell’ente locale di procedere all’accertamento delle imposte dovute, nonché di iscrizione a ruolo e riscossione dei relativi tributi evasi. Infatti, il termine ultimo entro cui può essere effettuata l’attività di accertamento del tributo, che è un termine di decadenza dell’attività accertativa dell’ufficio, nonché l’analogo termine per l’iscrizione a ruolo dello stesso, non impedisce in alcun modo la decorrenza dei termini previsti dalla legge fallimentare. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 8 maggio 2013.pdf143.33 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]