Tribunale di Udine - Società Assicurativa in liquidazione coatta amministrativa - chiamata in causa: inammissibilità.

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Data di riferimento: 
13/11/2008

Tribunale di Udine, 13 novembre 2008 - Giudice dott. Gianfranco Pellizzoni.

Nel caso in cui il danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno ed il convenuto chiami in causa l'assicurazione per il pagamento del premio di polizza secondo le regole ordinarie fissate dall'art. 1917 cod. civ. o dagli artt. 1919 e ss. in caso di assicurazione a favore di un terzo, vale il principio generale fissato dall'art. 51 ( e 201) della legge fallimentare del divieto di azioni di cognizione ( ovvero di accertamento e condanna), di esecuzione e cautelari, applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum".

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: