Corte di Cassazione - Avvocato, crediti assistiti dal privilegio professionale e data certa.
Cassazione Civile, Sez. I, 24 marzo 2011 n. 6849 - Pres. F.M. Fioretti - Rel. V. Ragonesi.
Stato passivo - Curatore - Terzo - Applicabilità art. 2704 c.c. - Data certa - Fatti equipollenti .
Stato passivo - Anteriorità del credito - Fatto costitutivo del diritto di partecipare al concorso - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio.
Stato passivo - Curatore - Contumacia .
Stato passivo - Crediti dell'avvocato - Privilegio del professionista ex 2751 bis n. 2 - Spese anticipate - Insussistenza.
Stato passivo - Crediti dell'avvocato - Privilegio del professionista ex 2751 bis n. 2 - Contributo integrativo versato alla Cassa previdenziale - Insussistenza.
Stato passivo -Compenso del professionista - Rivalutazione monetaria - Prova.
Stato passivo - Privilegio speciale - Beni oggetto del privilegio - Mancanza - Esercizio della prelazione - Riparto.
In sede di formazione dello stato passivo del fallimento, il curatore agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo sia rispetto allo stesso fallito. Tale principio comporta come corollario l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità, quindi, della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. Qualora debba essere valutata l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale si vuole dare la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne caso per caso la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità. (Laurà Trovò - Riproduzione riservata)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'anteriorità del credito di cui si chiede l'ammissione al passivo, costituendo elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell'attivo, va provata dal creditore istante e non forma oggetto di eccezione in senso stretto riservata alla sola iniziativa di parte (curatore o creditori concorrenti) (Laurà Trovò - Riproduzione riservata)
La contumacia del curatore fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice, in quanto, di per sé sola considerata, detta contumacia non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 c.c.. (Laurà Trovò - Riproduzione riservata)
Dal privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., relativo al compenso spettante al professionista per l'opera professionale prestata, sono escluse le spese anticipate dal professionista stesso, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c. e quindi è sfornito di qualsiasi privilegio. (Laurà Trovò - Riproduzione riservata)
È infondata la pretesa di attribuire il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., oltre al compenso professionale, anche al credito per il rimborso del contributo integrativo versato alla cassa di previdenza degli avvocati e procuratori (ora Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense), atteso che tali crediti, al pari di quelli per rivalsa dell'I.V.A., hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, giacché essi non costituiscono semplici accessori di quest'ultimo, ma conservano rispetto ad esso una loro ben distinta individualità. (Laurà Trovò - Riproduzione riservata)
Il diritto alla rivalutazione monetaria del compenso professionale, oltre agli interessi legali, è configurabile anche in sede di ammissione al passivo fallimentare soltanto ove vengano allegati e dimostrati elementi di fatto dai quali si possa desumere un orientamento all'impiego di capitali tale da assicurare al creditore rendimenti superiori a quelli derivanti dalla percezione di interessi al tasso legale. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato "status" professionale o sociale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le relative propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo e, quindi, giustificare presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli ove tempestivamente riscosso. Il credito del professionista non può inoltre essere equiparato a quello dell'imprenditore, nei cui confronti può essere applicata la presunzione dell'investimento delle somme percette nelle materie prime e nei macchinari necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, e neppure a quello dei modesti consumatori, l'intero reddito dei quali è utilizzato per sopperire alle esigenze del quotidiano. (Laurà Trovò - Riproduzione riservata)
Il privilegio (nel caso di specie privilegio del mandatario su cose del mandante detenute per l'esecuzione del mandato) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l'elemento essenziale che lo caratterizza. È pertanto irrilevante, nella fase ricognitiva del privilegio, l'eventuale mancanza dei beni oggetto del privilegio speciale, non incidendo questi né sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione; la predetta mancanza rileva, conseguentemente, unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio. La verifica dell'esistenza del bene oggetto del privilegio non è pertanto una questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto. (Laurà Trovò - Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Corte di Cassazione, Sez. I, 24.03.2011 n. 6849.pdf | 98.57 KB |