Corte di Cassazione–Fallimento datore di lavoro:assenza di obbligo retributivo tra dich. di fallim.e dichiarazione ex art.72 l.f

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Data di riferimento: 
14/05/2012

Cassazione civile, Sez. Lavoro, 14 maggio 2012 n. 7473 - Dott. Miani Canevari, Pres. - Dott. Napoletano, Rel.

Art. 2119 c.c. - Contratto di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Risoluzione rapporto - Art. 72 l.f. - Sospensione - Dichiarazione curatore - Diritto alla retribuzione - Credito contributivo INPS.

Ai sensi dell'art. 2119 c.c., II° comma, il fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro; la ratio di tale disposto si fonda sulla considerazione della unitarietà della azienda e della sua sopravvivenza alla dichiarazione di fallimento, alla quale non consegue la cessazione dell'impresa "che passa soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile per altro di essere continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione". (Anna Serafini - Riproduzione riservata) Il disposto dell'art. 2119 c.c., II° comma, non esclude l'applicazione dei principi relativi agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti di cui è espressione l'art. 72, II° comma, L. Fall., che benché dettato per la compravendita ancora ineseguita, trova applicazione generale: a seguito, pertanto della dichiarazione di fallimento deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui non vi sia esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale, ma cessazione dell'attività aziendale, come nella specie, il rapporto di lavoro rimanga sospeso sino alla dichiarazione del curatore di cui all'art. 72, comma 2, L. Fall. (Anna Serafini - Riproduzione riservata) La retribuzione è collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisurazione, ma altresì per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone - per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro - la corrispettività delle prestazioni; ove non vi sia dunque prestazione lavorativa, non vi potrà essere (eccetto i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro) retribuzione, difettando il sinallagma funzionale del contratto. (Anna Serafini - Riproduzione riservata) Ove non vi è obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile neppure un credito contributivo dell'INPS. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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