Tribunale di Terni - Voto dei creditori con diritto di prelazione, continuità aziendale e affitto di azienda.

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Data di riferimento: 
02/04/2013

Tribunale Terni 02 aprile 2013 - Pres. Lanzellotto - Est. Paola Vella.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Partecipazione al voto - Modalità.

Concordato preventivo - Indicazione analitica dei tempi di adempimento della proposta - Rilevanza delle cause di prelazione.

Concordato preventivo - Tempi e modi dell'adempimento della proposta - Creditori privilegiati - Privilegio speciale - Ripartizioni parziali - Pagamento dei creditori con privilegio speciale posposti a quelli con privilegio generale.

Concordato con continuità aziendale - Analitica indicazione dei costi e ricavi attesi - Contenuto della relazione del professionista - Tutela del ceto creditorio dai rischi dei flussi e dei costi in prededuzione - Osservanza delle prescrizioni anche in ipotesi di affitto dell'azienda a terzi.

La proposta di concordato preventivo può prevedere il pagamento dilazionato dei creditori muniti di causa di prelazione consentendo loro una partecipazione al voto secondo i meccanismi maggioritari, salva la previsione di apposite classi per evitare che detti creditori privilegiati restino vincolati, ai sensi dell'articolo 184 L.F., ad una proposta concordataria approvata in forza della volontà maggioritaria di creditori ad essi posposti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione di cui all'articolo 161, lett. e) L.F. induce a ritenere che la previsione analitica dei tempi di adempimento della proposta debba tener conto delle cause di prelazione che assistono i crediti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, il fatto che l'articolo 169 L.F. non richiami il secondo comma dell'articolo 54 L.F., il quale prevede che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio "hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia", porta a ritenere che in sede concordataria i crediti ipotecari o muniti di privilegio speciale sugli immobili dovrebbero essere posposti ai creditori muniti di privilegio generale sull'attivo concordatario medio tempore conseguito dalla vendita delle merci e dalla riscossione dei canoni di affitto di azienda e di locazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le prescrizioni contenute nell'articolo 186 bis L.F. in ordine alla analitiche indicazioni di costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa ed alla relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, sono disposizioni di tutela del ceto creditorio dai rischi connessi all'alea dei flussi economici e dall'incremento delle passività in prededuzione e, come tali, devono essere osservate anche nell'ipotesi in cui la continuità aziendale sia ottenuta mediante affitto dell'azienda in esercizio a terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]