Corte di Cassazione – Domanda di risoluzione di diritto del contratto successiva alla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
04/03/2013

Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2013, n. 5298- Pres. Carnevale, Rel. Cultrera.

Contratto preliminare di compravendita - Omesso rispetto del termine essenziale - Inottemperanza alla diffida ad adempiere - Condizione risolutoria - Risoluzione di diritto del contratto - Fallimento - Momento di proposizione della domanda risolutoria - Successiva al fallimento - Improponibilità.

Domanda restitutoria del curatore - Eccezione di inadempimento del fallito - Accertamento incidentale - Anteriorità del verificarsi della causa di risoluzione - Cristallizzazione anteriore al fallimento - Doverosità della restituzione del cespite.

Dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, con riferimento ad inadempimento anteriore, l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata quesita prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

L'automatismo dell'effetto risolutivo in presenza di inadempimento della società fallita alle obbligazioni assunte entro il termine essenziale scaduto in data precedente all'apertura del suo fallimento, nonché a seguito dell'esito infruttuoso della diffida ad adempiere, impone al giudice di merito non già la decisione sulla domanda di risoluzione che, essendo riconducibile alla generale azione di risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 1453 c.c., non è ammessa alla stregua della regola del concorso formale, ma piuttosto la verifica incidentale dell'eccepita anteriorità del suo perfezionarsi, dunque della sua cristallizzazione in data precedente al fallimento, con la conseguente opponibilità alla procedura.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Laddove il bene oggetto di contratto preliminare di compravendita risultasse, in giudizio, trattenuto in godimento dalla procedura in forza di contratto risoltosi in data anteriore al suo scioglimento da parte del curatore fallimentare, quale che fosse il titolo fondante la sua detenzione da parte del promissario acquirente previsto in quel negozio, lo stesso deve rientrare nella disponibilità del promittente alienante, e con riferimento alla data in cui l'effetto risolutivo ebbe a prodursi.(Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]