Corte di Cassazione – Interruzione automatica del processo a seguito dell’apertura del fallimento e termine per la riassunzione.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 7 marzo 2013 n. 5650 - Pres. A. De Renzis - Rel. A. Pagetta.
Differenze retributive - Sentenza di condanna al pagamento - Appello della società soccombente - Dichiarazione di fallimento - Interruzione automatica dei processi - Nullità atti processuali ugualmente compiuti - Nullità sentenza eventualmente emessa.
Dichiarazione di fallimento - Riassunzione - Conoscenza in forma legale - Posizione del curatore - Interessi non coincidenti con quelli del fallito - Interesse della massa creditoria alla conservazione dei beni.
Conoscenza della pendenza del processo - Riassunzione - Eccezione di estinzione per tardività della riassunzione - Eccezione in senso stretto.
Ai sensi dell'art. 43, u.c., L.F., come novellato dall'art. 41 D.Lgs. 5/2006, l'apertura del fallimento comporta l'interruzione automatica dei processi riguardanti il soggetto dichiarato fallito, con la conseguenza che ogni ulteriore attività processuale è preclusa; talché, se compiuta, sarà causa di nullità degli atti successivi e detta sentenza. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)
Con riferimento all'ipotesi di interruzione di un processo determinata dall'apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 cod. proc. civ., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; al fine del decorso del termine di riassunzione, non è tuttavia sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale il detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. E tale conoscenza deve essere acquisita non in via di mero fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, atti assistiti da fede privilegiata che sono gli unici idonei ad offrire compiuta certezza dell'evento e quindi del processo sul quale esso è destinato a spiegare l'effetto interruttivo. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
La parte che eccepisce l'estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell'evento medesimo. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
Si veda la nota di Francesco Tomasso in "Il Fallimento e le Altre Procedure Concorsuali" n. 2/2014 pag.170 e segg..
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 07 marzo 2013 n.5650.pdf | 54.21 KB |