Corte di Cassazione – Scioglimento da parte del curatore di un contratto preliminare di compravendita.
Cassazione civile, Sez. III, 15 gennaio 2013 n.787 - Presidente Trifone - Relatore De Stefano
Domanda ex art. 2932 c.c. - Esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre - Contratto preliminare di compravendita - Versamento del prezzo - Appello - Facoltà del curatore ex art. 72 l.f.
L'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso in un contratto preliminare di vendita pendente può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti; non è necessario peraltro un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
La proposizione di un atto di appello avverso la sentenza di primo grado che pronuncia il trasferimento coattivo dell'immobile, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., necessitando il conferimento di un mandato ad litem ad hoc, costituisce idonea manifestazione, anche in carenza di una specifica sottoscrizione da parte del curatore sull'atto sul quale il gravame è concretamente formulato, della relativa volontà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare. (Anna Serafini - Riproduzione Riservata)
Si configura l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, solamente quando sia stato volontariamente stipulato il contratto definitivo, ovvero quando sia intervenuta una statuizione giudiziale passata in giudicato che tenga luogo di quella stipulazione preliminare; è solo in uno di tali modi infatti che si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa con conseguente esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento del vincolo del curatore. L'iniziativa del curatore, per conseguenza, non può trovare ostacolo nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo, con l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetto soltanto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessi ma non già realizzatore di un effetto traslativo. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
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