TRIBUNALE DI UDINE - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 07/02/2008 - 02:51
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Data di riferimento:
11/09/2007
La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati e ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ.
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]