TRIBUNALE DI UDINE - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

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Data di riferimento: 
11/09/2007

La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista  o ai professionisti  che se ne sono occupati e  ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ.

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]