Consiglio di Stato – Accreditamento per obblighi contributivi dell’impresa in esercizio provvisorio.
Consiglio di Stato, sez. III, 16 gennaio 2013, n. 228 - Pres. Botto, Est. Orsola Spiezia.
Curatore fallimentare - Organo del fallimento - Rapporti attivi e passivi dell'impresa fallita - Subentro - Preclusioni - Non sussistono.
Curatore fallimentare - Esercizio provvisorio - Amministrazione del patrimonio fallimentare - Accreditamento per obblighi contributivi e retributivi - Subentro.
Curatore fallimentare - Esercizio provvisorio - Irregolarità contributive - Inserimento nello stato passivo - Accreditamento dell'impresa - Ripristino.
Al curatore fallimentare non devono essere imputate le preclusioni perfezionatesi in capo all'impresa andata in fallimento. Infatti, il curatore fallimentare, pur se subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'impresa fallita, non configura un sostituto del fallito, ma è un organo del fallimento che, in veste di pubblico ufficiale, ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare nell'interesse dei creditori. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Il curatore, avendo l'amministrazione del patrimonio fallimentare, subentra nei rapporti attivi instaurati in capo all'impresa fallita e, quindi, anche nella titolarità dell'accreditamento predefinitivo per obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei dipendenti che, a causa di una pregressa sospensione, si trovi in uno stato di temporanea inefficacia. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Non costituisce illegittima "sanatoria" dell'irregolarità contributiva l'azione del Commissario ad acta, che, valutata l'estraneità della curatela ai pregressi inadempimenti contributivi e l'inserimento del relativo debito nello stato passivo, ripristini in capo alla curatela il pregresso accreditamento dell'impresa. Si deve considerare, infatti, che l'obbligo di eliminare le irregolarità, mediante l'inserimento nello stato passivo, risulta soltanto differito fino alla conclusione della liquidazione della massa attiva con la conseguente temporanea rimozione, a seguito di ponderata valutazione delle oggettive potenzialità del complesso aziendale in esercizio provvisorio, degli effetti ostativi connessi alla persistenza dell'inadempimento. Pertanto, non si tratta di un accreditamento illegittimamente riconfermato, ma di un diverso regime dell'onere contributivo a favore della curatela, quale conseguenza necessitata delle finalità del beneficio dell'esercizio provvisorio, che è volto a valorizzare le potenzialità produttive aziendali allo scopo di realizzare il miglior soddisfacimento dei creditori. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
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C.d.S. 228-2013 sentenza.pdf | 35.56 KB |