Tribunale di Terni - Proroga del termine per il deposito del piano e sopravvenuta istanza di fallimento.

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Data di riferimento: 
28/01/2013

Tribunale Terni, 28 gennaio 2013 - - Est. Paola Vella.

Concordato preventivo con riserva - Sopravvenuta istanza di fallimento - Proroga nella misura massima del termine per la presentazione del piano e della documentazione - Ammissibilità.

Concordato preventivo con riserva - Pendenza di procedimento fallimentare - Interpretazione dell'articolo 161, comma 10, L.F. - Concessione del termine superiore a quello minimo di 60 giorni solo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento.

Non è preclusa dalla sopravvenuta presentazione di istanza di fallimento la concessione di una proroga, nella misura massima di sessanta giorni, del termine concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. a fronte di ricorso per concordato preventivo con riserva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'inciso iniziale dell'art. 161, co. 10, L.F. «fermo quanto disposto dall'articolo 22, primo comma» deve essere interpretato non già nel senso che in caso di pendenza di procedimento prefallimentare la fissazione del termine possa avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento, bensì nel senso che può essere concesso un termine superiore a quello minimo di sessanta giorni solo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento ex art. 22, comma 1, L.F. ed anche in pendenza di reclamo ai sensi del successivo secondo comma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]