Tribunale di Terni - Concordato con continuità aziendale e affitto di azienda.

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Data di riferimento: 
28/01/2013

Tribunale Terni, 28 gennaio 2013 - Pres. Lanzellotto - Est. Paola Vella.

Concordato con continuità aziendale - Affitto di azienda - Esclusione.

Attestazione del professionista - Espressa dichiarazione di non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge - Necessità.

Nell'ambito del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F., la esplicita previsione del requisito della "cessione di azienda in esercizio" consente di escludere che il concordato con continuità possa essere attuato tramite la distinta ipotesi dell'affitto di azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il professionista attestatore, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti e l'assenza delle incompatibilità di cui all'articolo 28 L.F., non deve limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), L.F. ma deve aggiungere espressamente di non aver prestato negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, al fine di rendere più esplicita l'osservanza delle nuove disposizioni sulla sua indipendenza, previste dal novellato articolo 161, comma 3, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]