Tribunale di Terni - Rapporti tra dichiarazione di fallimento e procedimento di concordato e concordato con riserva.

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Data di riferimento: 
26/02/2013

Tribunale Terni, 26 febbraio 2013 - Pres. Lanzellotto - Est. Paola Vella.

Concordato preventivo e dichiarazione di fallimento - Rapporto tra i due procedimenti - Favore per la soluzione concordataria - Ipotesi in cui il tribunale può impedire al debitore di coltivare la domanda di concordato.

Concordato preventivo con riserva - Rapporto con il procedimento per dichiarazione di fallimento - Favore per la soluzione concordataria - Margine di discrezionalità del tribunale limitato all'interno di una forbice temporale predeterminata.

Concordato preventivo con riserva - Rifiuto del termine richiesto dal debitore - Situazioni di particolare gravità con implicazioni di carattere penale.

Concordato preventivo con riserva - Rapporto con il procedimento per dichiarazione di fallimento - Interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 161 - Concessione di un termine superiore a quello minimo di 60 giorni solo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento.

In tema di rapporti tra procedimento per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo, va osservato che il tribunale può precludere al debitore la facoltà (ampiamente riconosciuta - ed oggi anzi incentivata - dall'ordinamento) di coltivare l'ammissione al concordato preventivo, dando invece la precedenza all'istanza di fallimento proposta dal creditore (o dal p.m.), solo laddove la domanda di ammissione a concordato preventivo, alternativamente: i) non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161 L.Fall.; ii) configuri una evidente forma di abuso dello strumento concordatario, anche attraverso condotte penalmente sanzionabili (ad es. bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216 n. 1 L.Fall., ovvero bancarotta semplice ex art. 217 n. 3 e 4 L.Fall., per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ovvero aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento); iii) pregiudichi, definitivamente e in concreto, una più proficua liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori (ad es. per il consolidamento di un'ipoteca, o la maturazione medio tempore della prescrizione di eventuali azioni di massa esperibili dal curatore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il favore del legislatore per la soluzione concordataria rispetto a quella della dichiarazione di fallimento si manifesta in modo ancora più marcato nel concordato con riserva, nell'ambito del quale il debitore può beneficiare di un apposito spatium deliberandi anche nell'ipotesi in cui sia già pendente un procedimento prefallimentare. Il tribunale, infatti conserva margini di discrezionalità solo all'interno di una forbice temporale predeterminata, posto che il sistema normativo delineato dall'articolo 161 L.Fall. si limita a prevedere una contrazione da 120 a 60 giorni del termine massimo da fissare in prima battuta al debitore che presenti domanda di concordato con riserva, senza escludere la possibilità di una successiva proroga di ulteriori 60 giorni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A fronte di una domanda di concordato preventivo con riserva ex articolo 161, comma 7, L.Fall., il tribunale può rifiutare la concessione del termine qualora emergano situazioni di particolare gravità, specie con evidenti implicazioni di carattere penale; non a caso il quinto comma dell'articolo 161 citato prevede (anche con riferimento al ricorso di cui al sesto comma), accanto alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, anche la sua comunicazione al pubblico ministero, evidentemente in vista di una eventuale richiesta di fallimento ex art. 7 L.Fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di rapporti tra procedimento per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo, qualora venga presentata domanda di "concordato con riserva" ex art. 161, comma 6, L.Fall., l'inciso "fermo quanto disposto dall'articolo 22, primo comma" deve essere interpretato non già nel senso che, in caso di pendenza di procedimento prefallimentare, la fissazione del termine possa avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento (che altrimenti si conferirebbe a quel semplice inciso una eclatante portata in termini di "pregiudizialità inversa", del procedimento prefallimentare rispetto al concordato preventivo), bensì nel senso che può essere concesso un termine superiore a quello minimo di 60 giorni solo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento ex art. 22, primo comma, L.Fall. (ed anche in pendenza di reclamo ai sensi del successivo secondo comma, che infatti non è espressamente richiamato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]