Trib.Brindisi -Fallimento di società di fatto fra società di capitali e irrilevanza dei requisiti di cui all'articolo 2361 c.c.

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Data di riferimento: 
07/01/2013

Tribunale Brindisi, 07 gennaio 2013 - Pres. Giardino - Est. Natali.

Fallimento di una società di fatto fra società di capitali - Ricorrenza requisiti ex art. 2361 comma 2 c.c. novellato dalla riforma del diritto societario - Non necessità.

Assunzione di partecipazioni in società - Natura - Atto gestorio - Riservato alla esclusiva competenza degli amministratori - Carenza della delibera assembleare - Rilevanza meramente interna alla dinamica sociale.

E' configurabile un fallimento di una società di fatto esistente fra società di capitali, e cioè senza che debbano necessariamente ricorrere le condizioni, di derivazione "formalistica", dettate dall'art. 2361, comma 2, c.c.., come modificato dalla riforma del diritto societario. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

L'atto di assunzione delle partecipazioni ha natura di atto gestorio, in quanto tale riservato alla esclusiva competenza degli amministratori; da tale qualificazione discendendo che lo stesso è idoneo ad obbligare la società nei confronti dei terzi, anche nell'ipotesi di carenza della delibera assembleare, in quanto il difetto di autorizzazione dei soci ha una rilevanza meramente interna alla dinamica sociale, determinando esclusivamente la responsabilità dell'organo amministrativo nei confronti della società. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]