Trib. Benevento - Concordato con riserva, oneri informativi e prededucibilità dei crediti sorti dopo il deposito del ricorso.

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Data di riferimento: 
26/09/2012

Tribunale Benevento, 26 settembre 2012 - - Pres., est. Monteleone.

Concordato preventivo con riserva - Potere del tribunale di controllo della legittimità della procedura - Verifica dei requisiti - Necessità.

Concordato preventivò con riserva - Obblighi informativi periodici - Nomina di un esperto coadiutore - Necessità - Definizione degli atti di straordinaria amministrazione - Specifici oneri informativi - Prededucibilità dei crediti di terzi sorti successivamente al deposito del ricorso.

Nel concordato preventivo con riserva, in ragione della retrodatazione degli effetti dell'ammissione alla procedura al momento della presentazione del ricorso e, quindi, allo scopo di evitare strumentalizzazioni e abusi del nuovo istituto, il tribunale deve esercitare un controllo non solo formale della regolarità del ricorso ma diretto alla verifica della legittimità della procedura attraverso il riscontro della propria competenza e dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivo; in quest'ottica, il tribunale dovrà verificare: a) la sua competenza; b) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; c) che sia posto in essere l'adempimento di cui all'articolo 152, comma 2, legge fallimentare; d) la presenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo per essere ammesso alla procedura; e) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con il decreto che dispone sulla domanda di concordato preventivo con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, legge fallimentare, in tribunale, allo scopo di disporre gli obblighi informativi periodici che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine concesso, provvede alla nomina di un esperto che, ai sensi dell'articolo 68 c.p.c., coadiuvi tribunale nelle operazioni di controllo e verifica. (Nel caso di specie, il tribunale ha disposto la necessità di specifica autorizzazione e della comunicazione all'ausiliario per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti di importo superiore ad euro 50.000 ed ha altresì disposto che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso siano da considerarsi prededucibili ai sensi dell'articolo 111, legge fallimentare.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Firmanò

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: