Tribunale Udine – Concordato fallimentare, poteri del Tribunale e suddivisione in classi.
Tribunale di Udine, 21 settembre 2012 - est. dott. Pellizzoni
Nel caso in cui vi siano creditori dissenzienti che presentino opposizione all'omologazione del concordato fallimentare, il giudizio che si instaura ha carattere contenzioso e il Tribunale deve valutare non solo la legittimità della proposta e la sua rispondenza ai requisiti previsti dalla legge sotto il profilo formale ( in particolare anche la correttezza o meno dei criteri di suddivisione in classi), ma anche - scendendo nel merito della proposta - la convenienza della stessa per i creditori opponenti appartenenti ad una classe dissenziente. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
La suddivisione dei creditori in classi deve rispondere ad un duplice criterio di omogeneità rappresentato da un lato dalla suddivisione in classi di creditori la cui posizione giuridica risulti omogenea (creditori chirografari, privilegiati, prededucibili e postergati, oppure soggetti a contestazione o muniti di titolo esecutivo) e dall'altro lato di creditori i cui interessi economici risultino omogenei, sulla base di un ampio ventaglio di ipotesi concernenti non solo le percentuali di soddisfo, ma anche i tempi e le modalità di realizzo, oltre alla posizione funzionale del creditore in rapporto con l'impresa fallita o con il proponente e al suo interesse in riferimento all'esecuzione del piano proposto. Spetta al Tribunale valutare la rispondenza della suddivisione in classi a questi criteri e giudicare che tale suddivisione non sia artatamente preordinata ad ottenere in maniera surrettizia una maggioranza di classi favorevoli e la neutralizzazione della classe dissenziente. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto corretta la collocazione in due classi differenti, da un lato, degli istituti di credito destinatari di azioni revocatorie pendenti e, dall'altro, degli istituti di credito nei cui confronti la curatela fallimentare aveva già definito i giudizi revocatori con una transazione, senza che alcuna rilevanza assuma, nel giudizio circa la corretta suddivisione, la percentuale seppur minima di differenziazione nel trattamento). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
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