Corte di Cassazione – Decorrenza del termine per la proposizione del reclamo ex art. 26 l.f. III° comma.

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Data di riferimento: 
28/05/2012

Reclamo art. 26 l.f.

Cassazione civile, Sez. I, 28 maggio 2012 n. 8434 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Bernabai Relatore

Reclamo ex. art. 26 l.f. - Termine - Art. 136 c.p.c. - Art. 46 l.f. - Legittimazione al reclamo - Legge n.44/1999 - Danno da attività estorsiva - Beneficio sospensivo - Esecuzione forzata individuale - Vendita coattiva

Il termine per proporre reclamo contro i decreti del giudice delegato al fallimento, di cui all'art. 26, comma 3, legge fall., decorre in ogni caso, sia proposto il reclamo prima o dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al d.lg. n. 5 del 2006, dalla comunicazione integrale del provvedimento, mentre è inidonea ai fini della decorrenza del suddetto termine la mera comunicazione del dispositivo, stante la previsione generale di cui all'art. 136, comma 1, c.p.c., che riserva la forma abbreviata di casi espressamente previsti. (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: