Corte di Cassazione (9373/2012) – Concordato preventivo e apporto finanziario del terzo.

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Data di riferimento: 
08/06/2012

Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2012 n. 9373 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Ceccherini Relatore

Concordato preventivo - Classi - Creditori privilegiati - Finanza esterna - Cause legittime di prelazione - Transazione fiscale.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, comma 2, legge fall. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005) deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato. (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: