Corte di Cassazione – Associazione non riconosciuta (Onlus) e cessazione dell’attività d’impresa.

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Data di riferimento: 
13/07/2011

Cassazione civile, Sez. VI, 13 luglio 2011 n. 15428 - Dott. Plenteda Presidente - Dott. Zanichelli Relatore

Associazione non riconosciuta - Onlus - Assenza di iscrizione nel registro delle imprese - Cessazione attività d'impresa - Assoggettabilità a fallimento - Legittimazione ad agire del curatore - Carenza di interesse ad agire - Autorizzazione del giudice delegato

L'associazione non riconosciuta (nella specie, Onlus), la quale, sebbene non iscritta nel registro delle imprese, abbia cessato da oltre un anno l'attività di impresa in precedenza esercitata, non è più soggetta alla dichiarazione di fallimento, in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 legge fall., come modificato dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, anche per gli imprenditori mai iscritti nel registro sussiste la possibilità di dimostrare la data di conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell'attività, restando pur sempre necessario, in difetto di forme di pubblicità legale, contemperare l'affidamento dei terzi e la necessità di dare stabilità ai rapporti giuridici e di evitare di lasciare sine die aperta la possibilità di dichiarazione di fallimento di una impresa in realtà cessata. (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]