Tribunale di Pinerolo - Riconoscimento del privilegio con effetto retroattivo e opposizione al concordato fallimentare.

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Data di riferimento: 
23/07/2012

Tribunale Pinerolo, 23 luglio 2012 - Pres. Simonetta Rossotti - Est. Canavero.

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - Riconoscimento del privilegio ai crediti ammessi al passivo in via chirografaria - Mancata proposizione di opposizione ex articolo 98 l.f. e di domanda tardiva - Proposta di concordato che limita gli impegni assunti ai soli crediti ammessi al passivo - Legittimazione all'opposizione dell'agente per la riscossione dei tributi - Infondatezza.

I titolari di crediti privilegiati ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 37, del decreto legge 6 luglio 2011, hanno l'onere, al fine di ottenere il riconoscimento del privilegio introdotto dalla citata normativa, di proporre l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, legge fallimentare; in mancanza di tale iniziativa o della proposizione di una domanda tardiva, essi non potranno validamente opporsi alla omologazione della proposta di concordato fallimentare nella quale il proponente si sia avvalso della facoltà di limitare gli impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]