Corte di Cassazione – Effetti del concordato fallimentare omologato

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Data di riferimento: 
20/06/2011

Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2011 n. 13447 - dott. Plenteda Donato Presidente - dott. Cristiano Magda Relatore 

Fallimento - Concordato fallimentare - Azioni esecutive individuali - Titolo esecutivo - Insinuazione allo stato passivo - Riduzione percentuale - Creditore ipotecario - Ipoteca su beni di terzo

Pur essendo nell'ordinamento italiano vietate le azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, imponendosi a tutti i creditori, che vogliano soddisfarsi sul ricavato dalla vendita dei beni acquisiti all'attivo, di parteciparvi, proponendo domanda di insinuazione allo stato passivo per far accertare i rispettivi crediti, la mancata partecipazione al concorso non determina l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito: non v'è, infatti, alcuna equivalenza fra perdita della facoltà processuale e perdita del diritto sostanziale di azione, né v'è un obbligo per il creditore concorsuale - divenuto tale ipso iure, per effetto della dichiarazione di fallimento del proprio debitore - di diventare creditore concorrente. La dichiarazione di fallimento, detto in altre parole, non impedisce al creditore di conservare il titolo di cui sia in possesso per farlo poi successivamente valere contro il fallito tornato in bonis, né tanto meno di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

In pendenza di una procedura fallimentare, pur divenendo improcedibile o improseguibile l'azione individuale, volta alla riscossione coattiva di un credito nei confronti del fallito, si esclude che la sopravvivenza del titolo esecutivo precedentemente ottenuto sia subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al passivo. Si deve escludere altresì che, una volta approvato ed omologato il concordato fallimentare, il credito anteriore alla dichiarazione di fallimento si estingua e sia sostituito da quello derivante dall'obbligo di pagamento assunto dal debitore col concordato: il c.d. effetto esdebitatorio del concordato non comporta, infatti, la novazione del credito, ma solo la sua definitiva riduzione alla percentuale offerta. Ai sensi dell'art. 135 I° comma l.f., pertanto, i creditori concorsuali non insinuati conserveranno il diritto ad ottenere il pagamento del proprio credito, sebbene nella ridotta misura prevista dalla proposta concordataria. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Nel concordato fallimentare omologato, la riduzione del credito alla sola percentuale proposta coinvolge altresì il terzo datore di ipoteca, il quale, essendo titolare di una posizione giuridica soggettiva che accede al rapporto obbligatorio principale del fallito, potrà pertanto eventualmente subire l'azione esecutiva da parte del creditore ipotecario nei soli limiti della percentuale suddetta. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: