Tribunale di Novara - Rapporti tra la domanda di concordato preventivo e le istanze di fallimento pendenti.

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Data di riferimento: 
21/05/2012

Tribunale Novara, 21 maggio 2012 - Pres. Quatraro - Est. Pascale.

Fallimento - Ricorsi pendenti - Domanda di concordato preventivo - Regime - Improcedibilità - Esclusione.

Fallimento - Domanda di concordato preventivo - Ricorsi pendenti - Pendenza congiunta - Regime processuale.

La presentazione della domanda di concordato preventivo non comporta l'improcedibilità delle istanze di fallimento eventualmente pendenti, atteso che il concetto di azioni esecutive contenuto nell'art. 168 l.f. deve essere esteso anche alla sentenza dichiarativa di fallimento e che il relativo divieto è operativo soltanto all'esito della successiva ammissione e sino al momento della definitiva omologazione, di talché, in caso di inammissibilità della domanda o di mancata omologazione, il tribunale dovrà procedere alla valutazione delle istanze di fallimento già proposte. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento e quello per l'ammissione al concordato preventivo debbono essere trattati congiuntamente, affinché il Tribunale possa vagliare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato anche alla luce del materiale probatorio proveniente dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento, decidere prima sulla domanda di concordato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima, valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]