Trib. Reggio Emilia - Opp. allo stato passivo, inammissibilità di difese che potevano essere svolte avanti al GD.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/02/2012

Tribunale Reggio Emilia, 23 febbraio 2012 - Pres. Rosaria Savastano - Est. Fanticini.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Svolgimento di difese che avrebbero potuto essere svolte in sede di verifica del passivo - Inammissibilità.

L'opposizione allo stato passivo è un giudizio impugnatorio di un provvedimento di natura giurisdizionale emesso, in primo grado, dal giudice delegato; conseguentemente, non è ammissibile che la parte ometta di sottoporre al giudice di prime cure osservazioni e documenti nel corso dell'udienza in cui la sua domanda deve essere verificata per poi proporre le proprie istanze e difese con l'opposizione ex art. 98 legge fallimentare. Al contrario, la parte che, per autonoma scelta, trascura di spiegare le proprie difese in primo grado (lasciando spirare i termini prescritti dall'art. 95, comma 2, legge fallimentare), non può pretendere di svolgere l'attività difensiva precedentemente omessa nel secondo grado (come se il primo giudizio non si fosse svolto) e l'opposizione deve, perciò, essere dichiarata inammissibile. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giovanni Fanticini

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]