Tribunale di Treviso - Omesso avviso della udienza di verifica ed esclusione della imputabilità del ritardo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 17/01/2012 - 11:05
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Data di riferimento:
09/12/2011
Tribunale Treviso, 09 dicembre 2011 - - Pres., est. Fabbro.
Domanda di ammissione al passivo - Domanda tardiva - Imputabilità del ritardo - Omesso avviso dell'udienza - Causa di giustificazione - Esclusione.
Il fatto che il curatore non abbia avvisato il creditore dell'udienza di verifica (art. 92, legge fallimentare) non costituisce necessariamente causa di esclusione dell'imputabilità dell'eventuale ritardo ultra annuale nel quale il creditore o il rivendicante siano incorsi qualora si possa aliunde dedurre che gli stessi abbiano comunque avuto notizia del fallimento in tempo utile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]