Tribunale di Udine – Associazione professionale, legittimazione all’ammissione al passivo e privilegio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/09/2011

Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni

La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati con la conseguenza che l'associazione è pienamente legittimata a far valere i crediti - anche con istanza di ammissione al passivo - dei suoi singoli componenti in forza della regolazione dei rapporti interni adottata in base alla previsione dell'art. 36, primo comma , cod. civ. Dallo svolgimento personale dell'incarico deriva, in secondo luogo, la conseguenza che il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 30 settembre 2011_0.pdf80.83 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]