App. Milano - Dichiarazione di fallimento ad istanza del PM e violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice.

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Data di riferimento: 
07/10/2011

Appello Milano, 07 ottobre 2011 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.

Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Principi di terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare - Violazione.

L'esigenza di assicurare la terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare, emergente dalla lettura costituzionalmente orientata (articolo 111 Cost.) degli articoli 6 e 7, legge fallimentare, porta ad escludere che l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta su segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare. Qualora, infatti, la segnalazione al pubblico ministero promani dallo stesso tribunale fallimentare, acquisita in esito all'istruttoria prefallimentare conclusasi con un non luogo provvedere per desistenza del creditore ricorrente, detta iniziativa è evidentemente frutto di una valutazione discrezionale del tribunale a seguito della quale il pubblico ministero svolge un ruolo di impulso meramente formale, in quanto trasmette al tribunale fallimentare un dato (l'insolvenza dell'imprenditore) che il tribunale ha già ben conosciuto e conosce. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata. Vedasi nella stessa rivista la nota di Franco Benassi)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]