Tribunale di Prato - Amministrazione straordinaria, finalità è contenuto dei provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f..

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Data di riferimento: 
04/02/2011

Tribunale Prato, 04 febbraio 2011 - Pres. Genovese - Est. Maria Novella Legnaioli.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Ammissibilità.

Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Richiesta formulata dal debitore - Ammissibilità.

Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Fumus boni iuris - Finalità di conservazione del patrimonio dell'impresa mediante prosecuzione dell'attività - Predisposizione di un piano di risanamento ex articolo 182 bis l.f..

Provvedimenti cautelari ex articolo 15 l.f. - Contenuto - Inibitoria delle azioni esecutive individuali - Esclusione - Nomina di amministratore giudiziario con potere di gestione ordinaria e straordinaria - Finalità di conservazione del patrimonio aziendale.

La nozione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, è compatibile con la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, stante la stretta connessione tra detta procedura concorsuale e il fallimento e l'esigenza, comune ad entrambe le procedure, di impedire condotte di distrazione o dissipazione del patrimonio aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I provvedimenti cautelari di cui all'articolo 15, comma 8, legge fallimentare possono essere richiesti anche dal debitore, il quale è tenuto a salvaguardare la garanzia patrimoniale a tutela del soddisfacimento dei propri creditori e a non ritardare il fallimento nel caso di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fumus boni iuris per la concessione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 15, comma 8, legge fall. nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi deve essere valutato con riferimento al carattere non irreversibile della crisi e nella finalità perseguita da detta procedura di conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa insolvente mediante la prosecuzione, la riattivazione e la riconversione dell'attività imprenditoriale. Il fumus può pertanto essere ravvisato nella oggettiva situazione di tensione finanziaria e nella predisposizione di un piano di risanamento dell'impresa mediante la procedura di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il contenuto dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 15, comma 8, legge fall., non delineato dal legislatore, deve essere determinato in modo coerente alla funzione attribuita tali a provvedimenti, che è quella di garantire la conservazione del patrimonio del debitore in vista della dichiarazione di insolvenza. In quest'ottica, non può essere disposta l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari di carattere individuale, misura, questa, che si sostanzia in una anticipazione degli effetti della dichiarazione di fallimento o degli effetti ricollegati all'attuazione di determinati incombenti stabiliti dalla legge (articoli 168 e 182 bis, legge fallimentare) qualora gli stessi non risultino ancora eseguiti neppure nella forma provvisoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, e ciò tenuto anche conto del fatto che la inibitoria in questione sacrificherebbe eccessivamente i diritti dei creditori che verrebbero ad essere privati del proprio diritto di azione. Nell'ambito di tali misure cautelari, potrà invece essere adottato un provvedimento con contenuto analogo a quello previsto dall'articolo 2409 c.c., avente natura cautelare provvisoria, che preveda la nomina di un amministratore giudiziale con il compito di salvaguardare i valori aziendali nell'interesse dei creditori fino alla conclusione dell'eventuale procedimento ex articolo 182 bis, legge fallimentare, o della dichiarazione di insolvenza. La nomina dell'amministratore giudiziale dovrà essere preceduta dalla sospensione del corrispondente potere dell'organo amministrativo, potere che non potranno essere limitato alle attività connesse alla realizzazione del piano di ristrutturazione ed alle operazioni all'uopo necessarie, ma che, tenuto conto anche del possibile diverso esito del procedimento verso la dichiarazione di insolvenza, in funzione della quali provvedimenti cautelari devono ritenersi ammissibile, dovranno estendersi alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria con la finalità di conservare l'integrità del patrimonio aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: