Tribunale di Prato - Nomina di amministratore giudiziario in sede cautelare prefallimentare e poteri dell'amministratore.

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Data di riferimento: 
09/03/2011

Tribunale Prato, 09 marzo 2011 - Pres. Genovese - Rel. Maria Novella Legnaioli.

Dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari - Nomina di amministratore giudiziario - Rappresentanza processuale del legale rappresentante della società - Esclusione.

La nomina di un amministratore giudiziario ex art. 15, comma 8, legge fallim., comporta il venir meno di ogni rappresentanza processuale del legale rappresentante della società sospeso dalla carica anche ai fini della presentazione di una istanza di ammissione all'amministrazione straordinaria, alla stregua di quanto accade in caso di fallimento, salva soltanto la legittimazione ad intervenire per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a carico del fallito o nei casi previsti dalla legge come per la proposizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento oppure per la presentazione di un concordato fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]