Corte d’Appello Trieste – Abbreviazione d'ufficio dei termini ex art. 15 l.f. - Rapporti fra l’art. 2495 c.c. e l’art. 10 l.f.
Corte d'Appello di Trieste, 27 luglio 2011 - Presidente dott. Oliviero Drigani, consigliere dott. Vincenzo Colarieti, consigliere rel. dott. Francesca Mulloni.
Il presidente del Tribunale può dichiarare anche d'ufficio l'abbreviazione dei termini ex art. 15 l. f., in quanto sussiste un interesse pubblicistico alla regolamentazione della scansione dei tempi dell'istruttoria prefallimentare. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
L'abbreviazione dei termini ex art. 15 l. f. è pacificamente giustificata dall'imminente scadenza del termine di cui all'art. 10 l. f. , cui consegue la preclusione della possibilità per i creditori di far accertare l'insolvenza del debitore. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
In deroga al disposto di cui all'art. 2495 c.c. - la cui novella è antecedente alla sostituzione dell'art. 10 l. f. da parte del D. L.vo 5/2006 - la società, dopo la cancellazione e fino al decorso di un anno dalla stessa, conserva la personalità giuridica limitatamente al procedimento per la dichiarazione di fallimento, non assumendo la cancellazione a tali fini valore costitutivo ma dichiarativo. Regolare pertanto appare la notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione effettuata entro l'anno dalla cessazione presso l'ultima sede della società risultante dal certificato camerale. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
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