Corte di Cassazione - Opposizione allo stato passivo e prova del credito.
Corte di Cassazione, sez. prima civile, 25 febbraio 2011 n. 4708 - Pres. Proto, rel. Didone.
Fallimento - Opposizione - Allo stato passivo - Prova del credito - Produzione di documenti - Divieto di cui all'art. 345 c.p.c. - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Produzione di documenti con il ricorso introduttivo - Ammissibilità.
Prova testimoniale civile - Ammissione - Capitoli di prova - Opposizione allo stato passivo in materia di prestazione di lavoro - Allegazione specifica dei fatti - Loro indicazione quali mezzi di prova - Riferimento ai capitoli descritti nella premessa dell'opposizione - Sufficienza.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.lg. n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al d.lg. n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l. fall., segnando solo gli atti introduttivi ex art. 98 e 99 l. fall., con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori. (Massima ufficiale)
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare e con riguardo alla prova testimoniale di prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., poiché i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati - nella specie, nella premessa dell'opposizione ex art. 98 l. fall., - a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova (Massima ufficiale)
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