Trib. Roma - Recesso dall'affitto di azienda , natura recettizia della comunicazione e perentorietà del termine di 60 giorni.
Tribunale Roma, 07 luglio 2011 - - Est. De Palo.
Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda comunicazione di recesso del curatore - Atto negoziale recettizio.
Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda - Termine per la comunicazione di recesso - Perentorietà.
Poiché l'atto negoziale con il quale il curatore, ai sensi dell'articolo 79, legge fallimentare, comunica il recesso dal contratto di affitto di azienda ha indiscutibilmente natura recettizia, la comunicazione deve pervenire al destinatario nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ha natura perentoria il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 79, legge fallimentare, concesso al curatore per recedere dal contratto di affitto di azienda pendente alla data di dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata).
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
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