Corte di Cassazione - Liquidazione coatta amministrativa - prededucibilità dell'indennità sostitutiva di preavviso.

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Data di riferimento: 
18/06/2010

Cassazione civile, sez. I , 18 giugno 2010, n. 14758 - Pres. Proto - Rel., est. Ceccherini.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Crediti di lavoro - Impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa - Diritto del dirigente all'indennità sostitutiva di preavviso - Presupposti - Soddisfacimento in prededuzione - Limiti e condizioni.

Il credito per l'indennità di preavviso del dirigente di impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa non nasce né dall'amministrazione del fallimento né dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa che sia stato eventualmente autorizzato, bensì dalla fattispecie legale di risoluzione del contratto prevista dall'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738. Solo qualora sia stata autorizzata la suddetta continuazione dell'esercizio dell'impresa e il rapporto di lavoro con il dirigente sia stato a tal fine mantenuto, i suoi crediti, maturati nel corso del rapporto di lavoro successivamente alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa, sono qualificabili per l'impresa in liquidazione come debiti contratti per la prosecuzione dell'attività e sono, perciò, prededucibili ai sensi dell'art. 111 della legge fall.. (massima ufficiale)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: